Che in Italia i tempi della giustizia siano lunghi non è una novità. La questione del referendum regionale sulla caccia in Piemonte, tuttavia, ci sembra paradossale.
Ecco una breve cronistoria dei fatti.
• Nella primavera-estate del 1987 vengono raccolte le firme per l’abrogazione parziale della L.R. 60/79, che disciplina l’attività venatoria in Piemonte. Le principali richieste contenute nel quesito sono la limitazione delle specie cacciabili (che passerebbero da 41 a 4), il divieto di caccia nelle giornate di domenica, il divieto di cacciare su terreno coperto da neve, nonché la limitazione dei privilegi concessi alle aziende faunistico-venatorie, le ex riserve private di caccia.
• Nel 1988 la Regione Piemonte dichiara la richiesta ammissibile, ma, subito dopo, vara una nuova normativa, la L.R. 22/1988, e, conseguentemente, dichiara la cessazione delle operazioni referendarie, essendo mutata la norma oggetto di consultazione. Da notare che la nuova legge recepisce solo in piccolissima parte le richieste referendarie: ad esempio, le specie cacciabili sono ancora ben 29...
• Il Comitato promotore impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte, ma questo si definisce incompetente, vertendo l’oggetto della domanda sulla lesione di un diritto soggettivo, ed essendo quindi competente il giudice ordinario.
• Il Comitato inizia una battaglia legale davanti al Giudice ordinario, che transita attraverso tre gradi di giudizio. Il Tribunale di Torino rigetta la domanda del Comitato. La Corte d’Appello di Torino, invece, lo accoglie, in quanto la Regione non aveva previsto il confronto della nuova disciplina con la vecchia e quindi non aveva valutato se le istanze dei promotori erano state accolte o meno. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Regione e, pertanto, conferma il disposto della pronuncia della Corte d’Appello.
• Nel 2002 la Regione nomina una Commissione, affinché valuti se la nuova disciplina aveva o meno recepito le istanze referendarie. Questa concludeva i suoi lavori con esito positivo.
• La Regione dichiara nuovamente l’annullamento delle operazioni referendarie.
• Il Comitato ricorre al TAR Piemonte, chiedendo il giudizio d’ottemperanza sulla decisione della Corte d’Appello. La domanda viene respinta per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario. La sentenza viene ricorsa in Consiglio di Stato, che conferma però la sentenza del TAR. Piemonte.
• Nel 2006, il Comitato inizia la causa davanti al Tribunale di Torino per ottenere l’abrogazione del nuovo decreto di annullamento del referendum.
• Il 5 settembre 2008, il Tribunale di Torino accoglie le istanze dei promotori il referendum e riconosce il loro pieno diritto alla prosecuzione del processo referendario.
• La Regione ricorre in Appello.
• Alla prossima udienza, già fissata per il giorno 21 settembre 2010 i legali delle parti (Comitato e Regione) preciseranno le conclusioni e la sentenza verrà con ogni probabilità depositata a gennaio, febbraio del 2011.
Il che significa che ventiquattro anni dopo la raccolta delle firme verrà forse posta la parola “fine” a quella che è un eufemismo definire una annosa vicenda. Naturalmente, sempre che non ci sia il ricorso in Cassazione….. Ma c’è da dire che se la sentenza sarà, come speriamo, favorevole, essa sarà esecutiva ed il referendum dovrà celebrarsi.
E questo ci pare l’aspetto forse più importante di tutta la vicenda. Il referendum popolare è l’unica forma diretta di partecipazione dei cittadini alla definizione del quadro legislativo: impedire per 24 anni che tale diritto abbia potuto concretizzarsi è un atto di una gravità eccezionale, di cui le Amministrazioni regionali che si sono succedute in questo periodo devono essere chiamate a rispondere, quanto meno sul piano morale e politico, se non proprio civile e penale.
I Promotori del referendum, che ha visto il coinvolgimento di tutte le Associazioni ambientaliste e animaliste della Regione Piemonte, nonché numerosissime Associazioni che si occupano in senso più generale di cultura e società, tendono comunque a precisare che, anche in caso di vittoria dei sì alla consultazione popolare, l’attività venatoria non verrà del tutto vietata. Si potrà infatti continuare a cacciare alcune specie (cinghiale, fagiano, lepre), mentre anche gli abbattimenti laddove l’eccessiva presenza di fauna selvatica può arrecare danni alle attività agricole continueranno ad essere consentiti.
Verrà invece vietata la caccia nelle giornate di domenica, causa di conflitti, spesso anche dall’esito tragico, tra i cacciatori e gli altri frequentatori dell’ambiente.
Piero Belletti, docente di
genetica agraria presso l'Università di Torino